L’Autorità di bacino è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, costituito per l’esercizio in forma associata delle funzioni di cui all’art. 6, comma 4 della Legge Regionale n. 6/2012, degli enti locali, in materia di demanio lacuale nel bacino dei laghi Maggiore, Comabbio, Monate e Varese. Nel rispetto della legge, l’ordinamento ed il funzionamento dell’Autorità di bacino sono disciplinati dal proprio Statuto, adottato secondo le linee guida approvate dalla Regione Lombardia con DGR 13 giugno 2012 – n. IX/3634 e dai regolamenti. All’Autorità di bacino si applicano per quanto compatibili le norme degli Enti locali di riferimento.
Quindi l’Autorità di bacino rappresenta, per i Comuni che partecipano, l’ente strumentale istituito per la realizzazione degli obiettivi contenuti nella delega regionale con le modalità previste dallo Statuto.
Il principio contabile allegato 4/1 al D. Lgs 118/2011 concernente la programmazione di bilancio prevede che:
“4.3 Gli strumenti della programmazione degli enti strumentali
Le regioni, le province e i comuni definiscono gli strumenti della programmazione dei propri organismi e enti strumentali (esclusi gli enti sanitari soggetti al titolo secondo del presente 5 decreto),, in coerenza con il presente principio e con le disposizioni del Decreto Legislativo n. 118/2011. Gli enti territoriali definiscono gli indirizzi strategici ed operativi dei loro organismi strumentali nel DEFR (le regioni) o nel DUP (gli enti locali) e possono prevedere che i loro organismi strumentali non predispongano un apposito documento di programmazione.
Costituiscono strumenti della programmazione degli enti strumentali in contabilità finanziaria:
- Il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con le indicazioni dell’ente capogruppo;
- il bilancio di previsione almeno triennale, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 9. (D. Lgs 118/2011).
- Il bilancio gestionale o il piano esecutivo di gestione, cui sono allegati, nel rispetto dello schema indicato nell’allegato n. 12 (D. Lgs 118/2011) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione, e il prospetto delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- le variazioni di bilancio;
- Il piano degli indicatori di bilancio (se l’ente appartiene al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).
Il rendiconto sulla gestione, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato n. 10, da approvarsi entro il 30 aprile dell’anno successivo all’esercizio di riferimento conclude il sistema di bilancio degli enti strumentali in contabilità finanziaria.”
Pertanto l’Autorità di bacino contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione approva, quale allegato parte integrante e sostanziale, il Piano Triennale delle Attività e non il Documento Unico di Programmazione.