Riferimento normativo: Art. 28 d.lgs. n. 33/2013.
Quanto previsto dal suddetto articolo, che si riporta in calce, per completezza di informazione non è applicabile all’Autorità di bacino
Articolo 28 “Pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali”
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le regioni, le province autonome di Trento e
Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi
consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo,
con indicazione del titolo di trasferimento e dell’impiego delle risorse utilizzate. Sono altresì
pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo. (78)
2. La mancata pubblicazione dei rendiconti comporta la riduzione del 50 per cento delle risorse da
trasferire o da assegnare nel corso dell’anno.