

Riferimento normativo: Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013
Contenuti: Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze
Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Assemblea dell'Autorità di Bacino - Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012
L’Assemblea è costituita da un rappresentante per ciascuno dei 34 associati, nella persona del Sindaco, del Presidente, Assessore o Consigliere delegato.
Comuni associati
Angera, Azzate, Bardello, Besozzo, Biandronno, Bodio Lomnago, Brebbia, Brezzo di Bedero, Buguggiate, Cadrezzate con Osmate, Castelveccana, Cazzago Brabbia, Comabbio, Galliate Lombardo, Gavirate, Germignaga, Golasecca, Ispra, Laveno Mombello, Leggiuno, Luino, Maccagno con Pino e Veddasca, Mercallo, Monvalle, Porto Valtravaglia, Ranco, Sesto Calende, Ternate, Travedona Monate, Tronzano Lago Maggiore, Varano Borghi, Varese e Vergiate.
I componenti non percepiscono compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e non sono previsti rimborsi per importi di spese di viaggi di servizio e missioni pagati con soldi pubblici.
Consiglio di Amministrazione dell'Autorità di Bacino - Legge Regionale n. 6 del 4 aprile 2012
Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque componenti: il Presidente e quattro consiglieri, di cui almeno uno di genere diverso, dura in carica per cinque anni dalla sua elezione e sino alla convocazione della prima Assemblea successiva a tale scadenza, nella quale si dovrà provvedere al rinnovo dei componenti.
Competenze in allegato
I componenti non percepiscono compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e non sono previsti rimborsi per importi di spese di viaggi di servizio e missioni pagati con soldi pubblici.
Riferimento normativo: Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013
Contenuti: Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonchè tutti i compensi cui dà diritto l'assuzione della carica
Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Il decreto 33 del 2013 ha introdotto delle specifiche sanzioni pecuniarie nel caso in cui gli amministratori (organi di indirizzo politico) non forniscano tutti i dati sulla propria situazione patrimoniale, compensi e partecipazioni azionarie, ecc.
Le stesse sanzioni previste per chi non ha comunicato i dati sono applicate anche a chi non pubblica i dati una volta forniti dagli amministratori. La sanzione va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 10.000 euro.
La legge richiede che il testo dell'articolo 47 "Sanzioni per casi specifici" sia riportato per intero nel sito istituzionale di ogni ente.
Articolo 47 "Sanzioni per casi specifici"
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, da' luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Questo ente non ha ricevuto alla data odierna sanzioni per mancata comunicazione dei dati
(sezione aggiornata al mese di Febbraio 2020)
Riferimento normativo: art. 13, c. 1 del d.lgs. 33/2013.
Contenuti: Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello
dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici
Aggiornamento: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)
Riferimento normativo: Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Contenuti: Elenco completo dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificate dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali
Aggiornameto: Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)